Il nuovo codice degli appalti, D.Lgs. n. 36/2023, è entrato in vigore il 1° aprile 2023 e ha apportato importanti novità in materia di contratti pubblici. Tuttavia, per gli appalti PNRR e assimilati, si applicano anche le norme derogatorie previste dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021 e dal D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023.

Questa guida si propone di fornire un quadro sintetico delle principali novità introdotte dal nuovo codice degli appalti e dalle norme derogatorie PNRR, con particolare attenzione alle differenze tra le due normative.

Principali novità del nuovo codice degli appalti

Il nuovo codice degli appalti ha introdotto una serie di novità volte a semplificare e accelerare le procedure di affidamento degli appalti pubblici. Tra le principali novità figurano:

  • Introduzione del principio di concorrenza sostanziale: il nuovo codice pone al centro delle procedure di affidamento il principio di concorrenza sostanziale, che consiste nel garantire che le imprese concorrenti abbiano pari opportunità di partecipare alle gare.
  • Semplificazione delle procedure di gara: il nuovo codice ha semplificato le procedure di gara, riducendo il numero di documenti richiesti alle imprese partecipanti e semplificando le modalità di presentazione delle offerte.
  • Accelerazione delle procedure di gara: il nuovo codice ha accelerato le procedure di gara, riducendo i tempi di pubblicazione dei bandi e di valutazione delle offerte.

Norme derogatorie PNRR

Le norme derogatorie PNRR sono state introdotte per accelerare la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le principali novità introdotte da queste norme riguardano:

  • Tempistiche: per gli appalti PNRR è previsto un termine massimo di 180 giorni per la conclusione delle procedure di gara, con possibilità di proroghe per ulteriori 180 giorni.
  • Criteri di aggiudicazione: per gli appalti PNRR è possibile ricorrere a criteri di aggiudicazione alternativi al prezzo più basso, quali il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o il criterio del minor costo di vita.
  • Procedura negoziata senza pubblicazione di bando: per gli appalti PNRR è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla regola generale della pubblicazione di un bando di gara.

Differenze tra il nuovo codice degli appalti e le norme derogatorie PNRR

Il nuovo codice degli appalti e le norme derogatorie PNRR presentano alcune differenze significative. Tra le principali differenze figurano:

  • Principio di concorrenza: il nuovo codice pone al centro delle procedure di affidamento il principio di concorrenza sostanziale, mentre le norme derogatorie PNRR consentono di derogare a questo principio in caso di esigenze di particolare urgenza o di interesse pubblico.
  • Semplificazione delle procedure: il nuovo codice ha semplificato le procedure di gara, riducendo il numero di documenti richiesti alle imprese partecipanti e semplificando le modalità di presentazione delle offerte. Le norme derogatorie PNRR, invece, hanno previsto ulteriori semplificazioni, quali la riduzione dei requisiti di partecipazione alle gare e la possibilità di ricorrere a procedure negoziate senza pubblicazione di bando.
  • Accelerazione delle procedure: il nuovo codice ha accelerato le procedure di gara, riducendo i tempi di pubblicazione dei bandi e di valutazione delle offerte. Le norme derogatorie PNRR, invece, hanno previsto un termine massimo di 180 giorni per la conclusione delle procedure di gara, con possibilità di proroghe per ulteriori 180 giorni.

Conclusione

Il nuovo codice degli appalti e le norme derogatorie PNRR hanno introdotto importanti novità in materia di contratti pubblici. Queste novità sono volte a semplificare, accelerare e migliorare l’efficienza delle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

È importante, tuttavia, essere consapevoli delle differenze tra le due normative, per evitare di commettere errori nella partecipazione alle gare.